Non sono rare le dispute sulla presenza di animali all’interno di un condominio. Spesso si risolvono civilmente, altre volte degenerano ed altre ancora finiscono in cause civili.

Il problema principale è che spesso il regolamento condominiale indica espressamente il divieto di avere animali domestici, per cui il neo arrivato si adatta (o dovrebbe) e quando non succede scattano le rimostranze dei condomini.

La legge di riforma del condominio, datata 11 Dicembre 2012, n. 220 andata in vigore il 18 giugno 2013 stabilisce il divieto di inserire nel regolamento condominiale clausole che neghino la possibilità di avere un animale domestico nel proprio appartamento. Pertanto tutti gli animali domestici possono vivere con il loro proprietario.

Ma quali sono gli animali domestici?

La prima cosa da stabilire è evidentemente cosa rientra nel concetto “animale domestico” e cosa no. Inizialmente la norma prevedeva gli “animali da compagnia”, che lasciava un ampio margine di discrezionalità al proprietario.

Con il termine “animale domestico” si intendono tutti quegli animali che per consuetudine e ragionevolmente possono vivere con una persona in appartamento, per cui:

  • cani
  • gatti
  • uccelli da gabbia
  • roditori
  • pesci da acquario
  • criceti
  • furetti

sono tutti ammissibili poichè rientrano nel concetto di “animale domestico”.

Come influisce questa legge sui regolamenti già esistenti?

Stabilito che il cane può vivere in casa con il proprietario la prima obiezione che viene fatta è: “questa legge è retroattiva? invalida il vecchio regolamento condominiale?”

Ovviamente le interpretazioni sono diverse. Se da un lato le associazioni animaliste sono propense ad asserire che la legge dovrebbe essere considerata sempre retroattiva e che quindi dovrebbe impedire sia ai regolamenti contrattuali che assembleari di porre questa limitazione, secondo altri la regola del divieto varrebbe solo per i regolamenti assembleari e comunque non potrebbe essere retroattiva.

Per chi si stesse chiedendo cosa si intende per regolamento contrattuale e assembleare diciamo che il regolamento condominiale contrattuale è quello che viene sottoscritto all’atto dell’acquisto della casa oppure approvato in assemblea con il consenso unanime dei condomini, mentre il regolamento condominiale assembleare è quello approvato a maggioranza e concerne come vanno usate le cose comuni, come vanno ripartite le spese, la tutela e il decoro dello stabile e l’amministrazione.