I cani, e più in generale gli animali da compagnia, sono spesso considerati come un bene dal valore variabile. Accanto al valore affettivo (che non è ovviamente quantificabile) vi è un valore reale, dato da parametri misurabili quali la razza, il pedigree, titoli vinti ecc. (se si tratta di un cane che ha partecipato a gare di bellezza).
Non è infrequente che un creditore tenti di rientrare del proprio denaro spingendosi a chiedere qualsiasi cosa, ivi compreso l’animale da compagnia. In passato ci sono stati dei casi in cui questo “passaggio di bene” è avvenuto, ma con la Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, è stato introdotto il divieto di pignoramento degli animali di affezione o da compagnia che si trovano presso la casa del debitore, in altri luoghi di sua proprietà (ad esempio il giardino), i cani che vengono usato per la pet therapy o altri fini terapeutici.
La norma non modifica l’identità giuridica dell’animale, visto sempre come una cosa (res) e non come un’entità, ma di sicuro mira a tutelare e riconoscere agli animali da compagnia una vita affettiva, emozionale e di relazione che con l’allontanamento dal nucleo familiare porterebbe disagio e malessere.
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